Art. 2.

      1. Al titolo V del libro II del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

      «Art. 421-bis. (Abuso della buona fede con intimidazione). - Chiunque approfitta di uno stato di necessità o di disagio altrui attraverso l'intimidazione con l'utilizzo del mezzo televisivo o, comunque, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
      La condanna inflitta ai sensi dell'articolo 661 o del presente articolo comporta l'interdizione a vita dall'esercizio di attività commerciale e promozionale, pubblica e privata, e da qualsiasi tipo di compartecipazione societaria».